|
TUTTO E' RIMASTO UGUALE ALLO SCORSO ANNO (aliquota unica 5,40 PER MILLE e detrazioni per l'abitazione principale pari a euro 124,00 elevabile a 190,00 per taluni casi). VERSAMENTO PRESSO UN UFFICIO POSTALE O MEDIANTE MODELLO F24 l'acconto: ENTRO IL 30 GIUGNO 2006 pari al 50% dell'imposta dovuta , dovrà avvenire proporzionalmente al periodo di possesso utilizzando gli appositi bollettini (c/c/postale n.15731250), di prossima distribuzione, intestati al Comune di Verolanuova oppure con il modello F24 ( utile per le attività ), presso una qualsiasi banca o agenzia postale. il saldo: DAL 1° AL 20 DICEMBRE 2006 pari all'intero ammontare dell'imposta diminuito di quanto versato con l'acconto. L' UFFICIO TRIBUTI E' A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ( tel. 030 9365070 dal lunedi al venerdi dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 18,00)
VIGE REGOLAMENTO I.C.I. (delibera C.C. n. 12 del 25.03.2006)
Detrazioni: A) €.124,00 per la generalità; Denuncia Anno 2005: Per quanti risultano obbligati alla dichiarazione vige il modello Ministeriale da presentarsi entro il 31/07/2006. _____________ L'attestato I.S.E.E. deve essere richiesto presso i Centri di
Assistenza Fiscale (C.A.F.), i Comuni e le sedi territoriali dell'I.N.P.S; Documenti richiesti Per certificare i limiti di
reddito gli interessati possono presentare: Sono esclusi: i proprietari di altre abitazione oltre quella di residenza, di immobili adibiti ad attività, di roulotte, di caravan, di più di un autoveicolo o di autoveicolo con cilindrata superiore ai 2000 cc. _____________ REGOLAMENTAZIONE
IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Si considerano abitazioni principali, con conseguente
applicazione della detrazione prevista: A)
quelle
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli
– generi/nuore – suoceri); B)
quelle
possedute a titolo di proprietà o di usufrutto e non locate 1)
da
anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti ospedalieri o
similari a seguito di ricovero permanente; 2)
da
anziani, disabili o comunque portatori di particolari patologie che per necessità
di cure hanno il proprio domicilio, per un periodo di almeno 180 giorni annui,
in località dotate di quelle strutture sanitarie indispensabili a garantire
l’adeguata assistenza medica. Si considerano parti integranti dell’abitazione
principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte a catasto. Articolo 2
- Versamenti Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti
effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. E’ da considerarsi prorogato di tre mesi il termine
di versamento dell’I.C.I. per gli eredi di persone decedute dopo il 30 aprile
o il 20 ottobre (rispettivamente al 30.9 dell’anno in corso per l’acconto e
al 20.03 dell’anno successivo per il saldo). In particolare situazioni di necessità, la Giunta
Comunale con proprio provvedimento, può stabilire il differimento dei termini
di pagamento (acconto e saldo). Articolo 3 -
Modalità di riscossione Il Comune si sostituisce al concessionario della
riscossione, mediante apertura di apposito conto corrente postale intestato al
Tesoriere Comunale, al fine di razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione
che a seguito di liquidazioni e di accertamenti. I versamenti dell’ICI sono effettuati di norma
tramite conto corrente postale intestato al Comune e tramite mod. F24. Nel caso
di versamenti a seguito di accertamenti e liquidazioni, su indicazione
dell’Ufficio Tributi, anche tramite versamento diretto al Tesoriere. Il Comune
potrà prevedere ulteriori modalità di versamento previste dalla legge che
assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento ed una sollecita
trasmissione all’ente creditore dei dati del pagamento stesso. Articolo 3 bis
- Incentivi per il personale addetto In corrispondenza della realizzazione di particolari
programmi, progetti obiettivo o comunque risultati superiori ai programmi
affidati, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale
dell’Ufficio Tributi e a quanti compartecipano alla realizzazione degli
stessi. Art 3 ter –
Esenzioni per enti non commerciali Di stabilire che l’esenzione di cui all’art. 7 comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utlizzatore. Articolo 4 -
Liquidazione ed accertamento All’atto della liquidazione e dell’accertamento
di cui all’art. 11 del D.Lgs. 504/92,
qualora la rendita catastale attribuita supera di oltre il 40% quella
dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 10%. Articolo 5 -
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1°
gennaio 1999. Delibere in modifica: C.C. del 21.12.1998 n. 85 C.C. del 26.03.1999 n. 23 C.C. del 19.02.2000 n. 11 C.C. del 22.12.2001 n. 59 C.C. del 29.12.2004 n. 68 C.C. del 25.03.2006 n. 12 |